I nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato dubbi tra i contribuenti. Per risolverli, l’Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare 16/E/2021.
Visto di conformità e congruità delle spese per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate
La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
La circolare spiega che per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, l’asseverazione della congruità dei prezzi deve essere redatta sulla base del Decreto Requisiti tecnici (DM 6 agosto 2020), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è redatta secondo gli altri criteri previsti dal comma 13-bis del Decreto Rilancio, cioè
L’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.